Può capitare di dover ospitare in casa propria, per periodi più o meno lunghi, famigliari in visita, amici in difficoltà, un nuovo partner, un anziano parente bisognoso di cure, … Non si pone nessun problema se la casa dell’ospitante è di sua proprietà. Nel caso in cui, invece, il parente o l’amico di turno chieda di essere ospitato da chi ha una casa in affitto? Quando un ospite diventa un inquilino? Il divieto di sublocazione vale? Un inquilino/sublocatario è la persona che ha firmato un contratto di locazione ed è tenuto a rispettare gli accordi e dettagli delineati nel contratto. Un ospite è qualcuno che visita occasionalmente, ma non è tenuto a pagare l’affitto in cambio del proprio soggiorno. La sublocazione è il contratto con il quale l’inquilino concede ad un’altra persona l’uso dell’immobile che egli ha già in locazione, dietro pagamento di un canone di sublocazione. Se l’uso riguarda solo una o alcune camere si parla di sublocazione parziale, mentre se l’uso è totale (intera casa) si parla di sublocazione totale. Affinché un contratto di sublocazione sia valido, deve essere presente, all’interno del contratto di locazione iniziale regolarmente registrato, un’apposita clausola in cui viene consentita la sublocazione dell’abitazione. Se tale clausola non c’è, si ritiene sussistere il divieto di sublocazione. Il proprietario di casa, accorgendosi che l’affittuario ha sublocato l’appartamento a terzi senza autorizzazione, può agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di locazione iniziale. Dal punto di vista giuridico, gli inquilini sono autorizzati ad avere ospiti. Dare ospitalità a un parente o amico non significa violare il divieto di sublocazione. Ciò anche quando l’ospitalità non è temporanea, ma protratta nel tempo; non esiste un termine di tempo oltre il quale una persona non può più essere ospitata. La giurisprudenza ritiene nulla la clausola del contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto anche il riferimento al divieto di ospitalità. Questo divieto si scontra con l’adempimento del dovere di solidarietà sociale (art. 2 Costituzione) nei confronti di chi ha bisogno, che può essere effettuata attraverso l’ospitalità.