5a9d9bb522567031512213c90278d3f71dc8207c
5a9d9bb522567031512213c90278d3f71dc8207c
INDIRIZZO:
SOCIAL:
CONTATTI:

via Patrizi n. 5 - Albavilla (CO)


facebook
instagram
linkedin

339 1875226 (anche WhatsApp)

info@rusconicondomini.it

C.F. RSCLRA93M60C933C - P.IVA 03985890130

© Copyright RUSCONI - Amministrazioni Condominiali

CHI PAGA LE SPESE DELL'IMPIANTO CITOFONICO?

2022-07-20 08:21

Laura

L’impianto citofonico, dalla pulsantiera fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti, è un impianto comune di proprietà del condominio.

 

Di chi è la proprietà.


 

L’impianto citofonico, dalla pulsantiera fino al punto di diramazione ai singoli appartamenti, è un impianto comune di proprietà del condominio in quanto si tratta di un impianto che serve tutti i condomini in eguale misura. Anche i singoli pulsanti posti sul citofono, pertanto, sono considerati oggetto di proprietà comune. L’unico caso in cui il citofono non si può considerare un bene comune è quando è collegato ad un solo appartamento (ad esempio se l’unità immobiliare è separata dal resto dell’edificio, o se ha un impianto video mentre il resto del condominio ha solo un impianto audio).

 

Installazione o sostituzione.

 

 

L’installazione ex novo o la sostituzione di un impianto citofonico già esistente, fintanto che i lavori non comportano modifiche importanti alla struttura del fabbricato, non si configurano come innovazione perché non cambiano la destinazione d’uso di nessuna parte comune, ma rendono solo più agevole e comodo l’utilizzo delle cose comuni.


 

Chi sostiene le spese.
 

 

Il criterio di ripartizione da seguire per il costo di installazione o sostituzione di un impianto citofonico condominiale è quello in base ai millesimi di proprietà per le parti comuni (pulsantiera esterna, tratto di cavi fino alla diramazione nelle singole unità immobiliari, …). Mentre per le parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini (ricevitore, …) ognuno si accolla la propria spesa.

 

 

Se l’intero impianto citofonico si guasta, la spesa per la riparazione deve essere ripartita tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà. Ciò si applica anche se si rompe un singolo tasto del citofono condominiale.

 

Invece, nel caso di malfunzionamento localizzato nell’apparecchio citofonico interno all’unità immobiliare, i relativi costi sono a carico del singolo condomino interessato.


 

Danno provocato da un singolo condomino.
 

Nel caso in cui il danno che ha determinato la rottura dell’impianto citofonico o di un singolo tasto è stato causato dal comportamento negligente di un singolo condomino, l’assemblea non può addebitare la spesa al condomino responsabile (a meno che quest’ultimo non dia il consenso). Il condominio dovrà fare causa al responsabile con una regolare azione di risarcimento e il giudice quantificherà l’importo del danno e condannerà il responsabile al rimborso della spesa.