Il marciapiede condominiale, solitamente antistante l’edificio, rientra tra le parti comuni ad uso di tutti i condomini per l’accesso al portone d’ingresso o ad altre parti dello stabile. Lo spazio di marciapiede occupato dagli autoveicoli può rendere difficoltoso o impedire il transito dei pedoni, in particolare alle persone disabili. Il marciapiede condominiale è ad uso pubblico se si trova su una strada pubblica o aperta al pubblico. In tal caso, il marciapiede, pur essendo di proprietà condominiale, può essere utilizzato da qualunque passante. Il marciapiede condominiale è ad uso privato se si trova su una strada privata non soggetta ad uso pubblico. In tal caso il marciapiede è riservato esclusivamente ai condomini o a chi deve accedere all’edificio condominiale. Non è prevista una sanzione amministrativa, ma si applica l’art. 1102 c.c. secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Quindi l’amministratore di condominio può intimare la rimozione del veicolo e impedire, anche tramite segnaletica ed avvisi, il reiterarsi della condotta in futuro. Inoltre, se il regolamento di condominio prevede il divieto di parcheggiare gli autoveicoli sui marciapiedi condominiali, la violazione legittima i condomini ad assumere i relativi provvedimenti, come disposto dall’art. 70 disp. att. c.c.
Il parcheggio di autoveicoli su di esso è vietato dalla legge: l’art. 158 del Codice della Strada indica che la fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Quindi, i condomini possono far intervenire le autorità competenti per la sanzione e la rimozione del veicolo.