Quando lo spazio a disposizione sui propri balconi non è sufficiente, può essere molto pratico stendere i panni sul terrazzo condominiale: la biancheria è alla luce del sole ed essendo esposta al vento si asciuga più velocemente. Si tratta di un uso consentito e legittimo, a patto che il regolamento di condominio e comunale non prevedano espliciti divieti in tal senso. Uso della cosa comune. L’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L’azione di stendere i panni sul terrazzo comune non sembra contrastare con la legge, infatti: Regolamento condominiale. Se nel regolamento condominiale sono contenute disposizioni contrarie, si tratta di un’utilizzazione vietata e, pertanto, i condomini devono necessariamente desistere dallo stendere i panni sul terrazzo comune. Alcuni regolamenti, invece, prevedono la possibilità di stendere ma solo in determinate ore della giornata. Regolamento comunale. Ulteriori eventuali divieti alla possibilità di stendere i panni sul terrazzo condominiale possono anche essere contenuti nei regolamenti di polizia locale del comune dove si trova l’edificio condominiale, soprattutto nei casi di palazzi che si affacciano sulla pubblica via, per rispetto del decoro urbano.
Decoro architettonico. Per decoro architettonico si intende l’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità. La Cassazione con l’ordinanza n. 1326 del 30/01/2012 ha negato che lo stendere stracci, tendaggi e panni sul lastrico/terrazzo condominiale possa alterare il decoro architettonico del fabbricato: non riguardano opere edili incidenti sulla sagoma o la facciata del fabbricato, bensì la posa di oggetti rimovibili che non possono quindi pregiudicare il decoro architettonico.