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Colonia felina in condominio

2022-05-12 10:19

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La legge n. 281 del 1991 definisce colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in un determinato e circoscritto territorio...

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La legge n. 281 del 1991 definisce colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti che vivono in un determinato e circoscritto territorio. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà; essi sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali possono, in accordo con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.


In presenza di gatti che stazionano e/o vengono alimentati nelle zone condominiali, occorre provvedere alla registrazione della colonia felina presso il Comune dove è sito il fabbricato e presso l’ASL veterinaria. È importante richiedere la sterilizzazione dei gatti della colonia al fine di controllarne la crescita demografica. Inoltre, è necessario individuare, in comune accordo con gli altri condomini e l’amministratore di condominio, degli spazi comuni in cui alimentare i gatti: tali aree dovranno essere tenute pulite, lasciando per un periodo limitato al mattino e alla sera le ciotole con il cibo a disposizione dei gatti; le ciotole con l’acqua devono essere invece sempre disponibili ventiquattr’ore al giorno. I gatti non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. Solo l’ASL competente può valutare di spostare la colonia. Dare da mangiare e prendersi cura dei gatti randagi nelle aree condominiali non è vietato, a patto che questo non costituisca danno per gli altri condomini in termini di igiene e sanità pubblica. Nel caso in cui la colonia felina iniziasse a costituire un danno per i beni condominiali o dei singoli condomini, l’assemblea può deliberare opportuni provvedimenti, quali ad esempio l’installazione di una rete che circoscriva la zona condominiale d’interesse.


In conclusione, l’attività del gattaro è un’attività animata da apprezzabile intenzione e da comprensibile e condivisibile amore per gli animali. Tuttavia, l’attività di attirare i gatti randagi con ciotole di cibo può costituire molestia nei confronti degli altri condomini se i gatti, vagando per il condominio, s’introducono negli appartamenti e nelle relative pertinenze limitandone il possesso.





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