Il decoro architettonico di un edificio è l’espressione dell’estetica del fabbricato, quale risultato dell’insieme delle linee e delle strutture, compresi i motivi ornamentali, che conferiscono all’immobile una definita fisionomia ed una specifica identità. È orientamento consolidato della giurisprudenza quello di valutare ogni volta il caso concreto. In materia condominiale, l’installazione di una canna fumaria esterna pertinente a un’unità immobiliare di proprietà esclusiva non reca, di per sé, danno alla cosa comune, quale ad esempio la facciata dell’edificio, a condizione che ciò non alteri il decoro architettonico del fabbricato e non impedisca agli altri condomini l’uso delle parti comuni. La Cassazione ha affermato che spetta ai giudici verificare la legittimità dell’utilizzo delle parti comuni e se l’opera pregiudica il decoro architettonico dell’edificio condominiale. In particolare, l’alterazione del decoro architettonico si verifica non quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si riflette negativamente sull’insieme armonico dell’aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. Non è importante che la fisionomia dell’edificio sia stata già gravemente alterata da precedenti interventi e che l’opera non sia visibile: al fine di decidere un giudizio è sufficiente la presentazione di un progetto esecutivo dell’opera per attestare o escludere la lesione del decoro di un edificio. Inoltre, non è importante neanche che si tratti della facciata principale o di quella secondaria: la facciata condominiale rappresenta l’immagine stessa dell’edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano senza differenza sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.