Spesso tra i balconi di un condominio esistono dei divisori, che hanno la funzione di delimitare le rispettive proprietà dei condomini. Possono essere di diverso materiale e forma: quelli più frequenti sono in vetro smerigliato e ferro. In ambito condominiale è sempre necessario, prima di ogni cosa, consultare gli atti d’acquisto ed il regolamento contrattuale di condominio, i quali possono contenere disposizioni specifiche su ogni aspetto della proprietà e dei beni comuni; quindi, anche per quanto riguarda i divisori dei balconi. I divisori tra balconi, salvo diversa indicazione del titolo, devono essere considerati muri divisori tra due proprietà. Ciò vuol dire che ogni spesa inerente alla manutenzione deve essere sostenuta in parti uguali dai due proprietari interessati. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto dell’estetica dell’edificio, ossia evitando di alterare il decoro architettonico dello stabile. Un balcone senza divisorio va considerato di proprietà delle rispettive abitazioni nelle zone pertinenti, con la conseguenza che al confine tra i due si può installare un divisorio (il proprietario ha diritto di innalzare un muro a recinzione della sua proprietà). Nel contesto di un edificio condominiale, l’installazione ex novo di un divisorio potrebbe essere considerata lesiva del decoro. I divisori dei balconi non sempre si possono modificare. Quelli ben visibili all’esterno, disposti simmetricamente, omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale, possono assolvere in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole la facciata del condominio: in tal caso sono parti comuni dell’edificio, diventando di fatto elementi decorativi ed ornamentali; la spesa per la loro manutenzione e/o sostituzione deve gravare su tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi.